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Corte di Cassazione. Posizioni organizzative nel pubblico impiego: il giudice non può sostituirsi alla P.A. nella determinazione dell’indennità

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15432/2026 della Sezione Lavoro, ha respinto il ricorso di una dipendente comunale che chiedeva la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive relative a una posizione organizzativa, ridimensionata a seguito di una riorganizzazione degli uffici.

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