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Corte di Cassazione. Concorso pubblico e soppressione dell’ente banditore: esclusione del trasferimento automatico dell’obbligo di assunzione

Il superamento di una selezione pubblica non fa sorgere un diritto incondizionato all’assunzione qualora, successivamente all’indizione della procedura, intervengano modifiche nell’assetto organizzativo dell’amministrazione. In particolare, la soppressione legislativa dell’ente banditore non determina automaticamente il trasferimento dell’obbligo di assunzione in capo ai soggetti pubblici che subentrano nelle funzioni.

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