L’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara pubblica per grave illecito professionale risulta legittima anche in assenza di una condanna penale passata in giudicato, purché l’amministrazione fondi la propria decisione su elementi probatori adeguati e su un apprezzamento autonomo e motivato dell’affidabilità del concorrente.
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/appalti/2026/consiglio-di-stato-grave-illecito-professionale-e-self-cleaning-la-discrezionalita-della-stazione-appaltante-prescinde-dalla-condanna-definitiva