La Corte di Cassazione ha chiarito la portata applicativa dell’art. 45 del CCNL Comparto Enti Locali, relativo all’istituzione delle mense di servizio o all’erogazione dei buoni pasto. Secondo i giudici, la formulazione della norma non configura un diritto soggettivo incondizionato del dipendente a ricevere l’una o l’altra prestazione, ma attribuisce agli enti una facoltà ampiamente discrezionale.
Il resto dell'articolo è riservato agli utenti registrati
Accedi con le credenziali del tuo Ente per leggere l'approfondimento completo e scaricare i materiali.