La Corte dei Conti ha ribadito che il principio di gratuità per gli incarichi nel CdA delle aziende speciali (ex art. 6, co. 2, D.L. 78/2010) non si applica se i finanziamenti ricevuti dall’Ente Locale sono a titolo di capitale di dotazione iniziale o derivano da un contratto di servizio (inclusi i fondi per il pareggio di bilancio o il ripiano perdite).
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