Il superamento di una selezione pubblica non fa sorgere un diritto incondizionato all’assunzione qualora, successivamente all’indizione della procedura, intervengano modifiche nell’assetto organizzativo dell’amministrazione. In particolare, la soppressione legislativa dell’ente banditore non determina automaticamente il trasferimento dell’obbligo di assunzione in capo ai soggetti pubblici che subentrano nelle funzioni.
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/personale/2026/corte-di-cassazione-concorso-pubblico-e-soppressione-dellente-banditore-esclusione-del-trasferimento-automatico-dellobbligo-di-assunzione