È legittima la delibera di approvazione delle aliquote Tari (tassa sui rifiuti) adottata ai sensi dell’art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con cui il comune, nel particolare scenario della pandemia da Covid, provveda a confermare per il 2020 le aliquote approvate e già applicate per l’anno 2019; tale attività non richiede alcun particolare onere di motivazione, se non il richiamo alla fonte primaria.
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/tributi/2024/consiglio-di-stato-giustizia-amministrativa-sullobbligo-di-motivazione-in-materia-di-tariffe-della-tassa-sui-rifiuti