La legge nazionale può fissare obiettivi di servizio da garantire in tutto il Paese, con un «intervento statale funzionale a garantire indefettibili esigenze unitarie della Repubblica a tutela dei diritti»; questa «piena giustificazione» è tanto più valida quando i diritti in gioco sono quelli «delle persone con disabilità», e «risultano compromessi da soggetti istituzionali che addirittura omettono di impegnare le risorse statali ad essi trasferite». La definizione di questa normativa deve però rispettare il principio di «leale collaborazione», che impone l’intesa con gli enti territoriali in Conferenza Unificata se le regole incidono su «materie trasversali» che coinvolgono «l’intero sistema delle autonomie».
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/risorse/2026/rassegna-disabili-livelli-di-servizio-statali-legittimi-ma-nodo-attuazione