L’articolo 4 del decreto-legge del 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha previsto l’istituzione di un fondo da destinare ai comuni per far fronte a spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.
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