Il divieto posto dall’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 impedisce alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti collocati in quiescenza incarichi di studio, consulenza, dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo, se non a titolo esclusivamente gratuito e salvo il mero rimborso delle spese documentate.
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/personale/2026/corte-dei-conti-17