La nuova formulazione dell’articolo 13, comma 2, del Dpr 487/1994, sostituito dal Dpr 82/2023, non impone l’obbligatorietà dell’uso della modalità digitale per la redazione degli elaborati nei concorsi pubblici. Lo afferma il Tar Campania con la sentenza n. 4314 del 6 giugno.
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