In merito al quesito in cui si chiede se il limite complessivo al trattamento accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, debba includere il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio del Segretario comunale e il fondo delle posizioni organizzative, o se questi fondi siano distinti e soggetti a limiti separati, la Corte dei Conti ha risposto che il “tetto di spesa” si applica a tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, quindi comprende i fondi per il personale di comparto, le posizioni organizzative, i dirigenti e i segretari comunali (Deliberazione n. 195/2024 Corte dei Conti Lombardia).
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/personale/2024/corte-dei-conti-parere-sulla-gestione-del-trattamento-accessorio-del-personale-nei-comuni-privi-di-dirigenza