In assenza di una pronuncia definitiva che cristallizzi la legittimità della pretesa dell’Amministrazione istante in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 8/E del 2021 il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta in parola sorge con riferimento al periodo d’imposta in cui avviene la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, anche da soggetti diversi dal beneficiario o suoi eredi, come l’istituto di credito relativamente alle somme giacenti sul conto corrente. (Agenzia delle Entrate- risposta 7/2025)
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