“… è eccepita la speciale causa di compensazione con i vantaggi conseguiti da altra amministrazione prevista dell’art. 1, comma 1 bis, della L. n. 20/1994, dal momento che la mancata entrata per l’amministrazione comunale si sarebbe risolta in una mancata uscita di spesa per l’amministrazione statale. A parere del Collegio, tale eccezione è fondata e va accolta.
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