Nel caso di conto giudiziale configurato come una gestione plurisoggettiva, in quanto più soggetti, oltre all’agente contabile designato, hanno avuto accesso e maneggio del denaro pubblico, la situazione impone l’obbligo di una rendicontazione analitica delle singole operazioni compiute da ciascun soggetto che ha partecipato alla gestione (Sentenza n. 153 dell’11 settembre 2024 Corte dei Conti Veneto).
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