Ai sensi dell’art. 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sostituzione dell’ausiliaria è ammessa nel caso in cui il concorrente comunichi tempestivamente la perdita dei requisiti dell’ausiliaria, che però non deve essere imputabile o conoscibile dal concorrente secondo un criterio di diligenza professionale.
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