Nel contesto del project financing, l’amministrazione ha ampi poteri discrezionali e non è obbligata a proseguire con la gara dopo aver approvato la proposta del promotore, mantenendo la libertà di decidere il percorso più appropriato per il progetto (Sentenza n. 2809 del 1 agosto 2024 TAR Sicilia).
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/appalti/2024/tar-chiarimenti-sulla-posizione-del-promotore-nel-project-financing