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MIT. Riaffidamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto

Una stazione appaltante, a seguito di risoluzione del contratto di appalto, sta procedendo a norma dell’art. 110 comma 1, del d.lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara (procedura aperta con criterio del prezzo più basso), risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle opere. Poiché il numero delle ditte utilmente collocate nella graduatoria finale della gara di appalto è pari a n. 38, la stazione appaltante è obbligata a seguire necessariamente il dettato normativo dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, interpellando singolarmente e progressivamente tutte le ditte utilmente collocate nell’originaria graduatoria, fino a trovare quella disposta ad eseguire le opere rimanenti alle medesime condizioni dell’originario appaltatore – stesso ribasso d’asta (Quesito n. 2831 del 18 luglio 2024 Quesito del Servizio Supporto Giuridico).

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