Se una stazione appaltante ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, per esempio tecnologico o informatico, con specifiche caratteristiche e modalità operative, non si possono offrire soluzioni alternative, ritenute non idonee a soddisfare l’interesse pubblico. Occorre che i concorrenti offrano quel particolare servizio individuato dalla stazione appaltante, non uno asseritamente equivalente.
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/appalti/2024/anac-affidamento-di-servizi-di-manutenzione-digitale-limiti-e-presupposti-del-principio-di-equivalenza