Il Ministero dell’Interno ha chiarito che il consigliere comunale ha diritto di accedere alle liste elettorali generali e sezionali del Comune, comprensive degli indirizzi di residenza dei cittadini, ai sensi dell’articolo 51 del d.P.R. n. 223/1967 e dell’articolo 43 del TUOEL. Tale diritto di accesso è strettamente funzionale all’esercizio del mandato ispettivo — come la verifica sulla regolarità delle residenze — e non richiede una motivazione specifica né trova ostacoli nel diritto alla riservatezza dei terzi, poiché il consigliere è personalmente tenuto al segreto d’ufficio e risponde dell’eventuale uso illecito dei dati. Diversamente, l’accesso non si estende alle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, le quali riportano chi ha concretamente esercitato il voto e restano consultabili solo per il controllo di regolarità delle operazioni elettorali. La valutazione sul rilascio degli atti spetta esclusivamente al Comune, senza alcun potere di ingerenza da parte della Prefettura.
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