Il parere chiarisce che il consigliere comunale ha il diritto di accedere alle pratiche edilizie di immobili privati per svolgere la propria funzione di controllo politico-amministrativo, senza l’obbligo di fornire una motivazione specifica. Tuttavia, tale diritto non è illimitato e deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevole bilanciamento con la tutela della riservatezza dei terzi. Di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a rilasciare la documentazione richiesta oscurando i dati personali e i nominativi dei soggetti coinvolti laddove non risultino indispensabili all’espletamento del mandato consiliare.
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Articolo tratto da LIBRAM S.r.l. – https://libram.it/amministrativo/2026/ministero-dellinterno-accesso-dei-consiglieri-comunali-alle-pratiche-edilizie-e-tutela-della-privacy