Dirigenti amministrativi o della Polizia Locale di un Comune non possono assumere funzioni di avvocato dell’ente, e nemmeno dirigenti amministrativi o dell’Avvocatura possono ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale. I dirigenti dell’Avvocatura e della Polizia Locale possono però assumere temporaneamente funzioni dirigenziali ordinarie.
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