In virtù di un’interpretazione adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata dell’art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv., con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, gli enti locali possono subordinare, con norma regolamentare, il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni, in favore degli esercenti di un’attività commerciale, alla condizione della verifica del regolare pagamento dei tributi locali, unicamente con riguardo alle violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento.
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