Solo le imprese sottoposte a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa possono valersi del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 10, comma 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dall’art. 1, comma 768, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che le esonerano dal versamento dell’IMU fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento degli immobili. Trattandosi di norme speciali, sono insuscettibili di interpretazione analogica a favore di imprese nei cui confronti non sia stata aperta una delle procedure concorsuali tassativamente elencate.
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