La deliberazione n. 8/2026 della Corte dei Conti per la Toscana conferma il rigido principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, fondato sull’articolo 23 della Costituzione, il quale impedisce agli Enti locali di negoziare o rinunciare discrezionalmente a tributi, sanzioni e interessi senza una specifica previsione di legge.
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